Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 23/05/1997 (Rv. 504658 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge n. 359 del 1992 nel testo risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 283 del 1993 - Giudizi in corso - Mancata accettazione dell'indennità da parte dell'espropriato per omissione di formulazione, da parte dell'espropriante, di offerta sulla base dei nuovi criteri normativi - Conseguenza - Decurtazione del 40% dell'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 5 bis - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
Il secondo comma dell'art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992 - convertito nella legge n. 359 del 1992, recante nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree edificabili, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993 nella parte in cui non prevede in favore dei soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della citata legge, e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non sia ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al primo comma della menzionata norma - configura il menzionato diritto come correlato ad una proposta dell'espropriante formulata sulla base dei nuovi criteri normativi. Ne consegue che, nel caso in cui tale proposta non sia stata formulata e sia in corso il giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione senza far luogo alla decurtazione del 40%, che il secondo comma dell'art. 5 bis, nel testo risultante dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, prevede solo in ipotesi di mancata accettazione di una specifica proposta formulata dall'espropriante.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 lett. B CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)