Sez. L, Sentenza n. 3303 del 07/03/2002 (Rv. 552871 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Competenza per territorio - Rapporti contributivi - Luogo dell'ufficio dell'ente - Rilevanza - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ., la competenza territoriale in ordine alla controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro in tema di contributi assicurativi deve essere determinata con riguardo all'ufficio dell'ente previdenziale che, in quanto investito di potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e conseguentemente a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza. Pertanto, nel caso di enti previdenziali con struttura decentrata, la competenza del foro in cui si trovi un ufficio periferico si radica soltanto qualora questo, in forza di norme di legge o di regolamenti, sia preposto alla gestione dei rapporti contributivi. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha affermato la competenza del tribunale di Roma quale giudice unico, essendo centralizzata presso la sede di Roma la riscossione dei contributi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)