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Sez. 2, Sentenza n. 9857 del 10/10/1997 (Rv. 508717 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Sussistenza del motivo di astensione ex art. 51 comma primo n. 4 cod. proc. civ. - Difetto di tempestiva ricusazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Deducibilità in sede d'impugnazione della violazione dell'assegnazione di astensione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508717-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi per aver conosciuto della causa in altro grado del processo non comporta nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)