Sez. 1, Sentenza n. 7504 del 16/07/1999 (Rv. 529246 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Difetto di tempestiva ricusazione - Invocabilità della violazione dell'obbligo di astensione in sede di gravame - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astensione può essere fatta valere dalla parte unicamente con l'istanza di ricusazione nei modi e nei termini di cui all'art. 52 cod. proc. civ. e, ad eccezione dell'ipotesi di interesse diretto del giudice nella causa, non come motivo di nullità della sentenza (nella specie la parte - un genitore - aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento con cui, nel corso di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, era stata disposta la cancellazione del minore dal proprio stato di famiglia, anticipando il giudizio di adottabilità; la S.C., qualificata la doglianza sotto il profilo dell'anticipazione del giudizio, ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)