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Sez. 3, Sentenza n. 9992 del 11/10/1990 (Rv. 469440 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE - VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI IDONEI AL CONTROLLO DEL PROCESSO LOGICO-FORMATIVO DEL SUO CONVINCIMENTO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469440-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - RIVALUTAZIONE - VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL GIUDICE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SPECIFICA INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI IDONEI AL CONTROLLO DEL PROCESSO LOGICO-FORMATIVO DEL SUO CONVINCIMENTO - NECESSITÀ.*

In tema di risarcimento del danno, il giudice di merito, quando procede alla rivalutazione di un debito di valore, è tenuto a motivare la sua valutazione, corredandola delle indicazioni necessarie al controllo del processo logico-formativo del suo convincimento; e ciò al fine di stabilire se tra il coefficiente posto a base della rivalutazione e l'indice reale della svalutazione monetaria, relativo al periodo preso in considerazione, esista, eventualmente, un divario, economicamente apprezzabile, di misura tale da frustrare il concreto ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato, anteriore al fatto illecito. (V 5775/85, mass n 442961).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)