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Sez. L, Sentenza n. 6444 del 06/12/1984 (Rv. 438022 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - INFRAZIONABILITÀ DELLA COMPLESSIVA ANZIANITÀ - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI UNICITÀ DEL RAPPORTO - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - PAGAMENTO DELLA PREDETTA INDENNITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438022-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE - INFRAZIONABILITÀ DELLA COMPLESSIVA ANZIANITÀ - LICENZIAMENTO SEGUITO DA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE IURIS TANTUM DI UNICITÀ DEL RAPPORTO - PROVA CONTRARIA - OGGETTO - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - PAGAMENTO DELLA PREDETTA INDENNITÀ - IRRILEVANZA.*

Alla stregua dell'inderogabile principio di infrazionabilità della complessiva anzianità (art. 2120 cod. civ.), l'ipotesi del licenziamento seguito da immediata (o quasi) riassunzione del dipendente, con svolgimento delle stesse mansioni, con le identiche modalità ed alle medesime condizioni, vale a porre una presunzione iuris tantum a favore dell'unicità del rapporto, dovendosi in tal caso ritenere che la risoluzione di questo, anche se accompagnato dal pagamento dell'indennità, sia avvenuta in violazione del suddetto principio e che il rapporto sia invece rimasto integro ed ininterrotto, salva la rigorosa dimostrazione, il cui Onere incombe sul datore di lavoro, della reale sussistenza di un effettivo accordo novativo. (V 6954/82, mass n 424614; (V 4822/82, mass n 422815; (V 2071/81, mass n 412789; (V 5574/80, mass n 409429).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)