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Sez. 1, Sentenza n. 6823 del 02/07/1999 (Rv. 528213 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio di legalità ex art. 3 D.Lgs. 472/97 - Applicabilità - Conseguenze - Sistema sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 - Applicabilità alle infrazioni pregresse - Condizioni - Fattispecie relativa a violazione per minor pagamento dell'iva all'importazione.
Stato
decisa il 1999-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528213-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

A norma dell'art. 3 comma terzo D.Lgs. n. 472 del 1997, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa l'infrazione tributaria e quella successiva prevedono sanzioni di diversa entità, è applicabile la legge più favorevole, con la conseguenza che il nuovo regime sanzionatorio previsto dai D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 trova applicazione, ove più favorevole, anche per le infrazioni pregresse, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. (Nella specie, vertendosi in materia di sanzioni relative al minor pagamento dell'iva all'importazione, la S.C. ha ritenuto che il combinato disposto dagli art. 7 comma quarto D.Lgs. 471/1997 e 13 lett. C D.Lgs. 472/97 consentisse, in presenza delle circostanze prescritte, l'irrogazione di una sanzione inferiore a quella prevista dalla precedente normativa ed ha pertanto cassato con rinvio la decisione impugnata al fine di accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dello "ius superveniens").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)