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Sez. U, Sentenza n. 3732 del 20/04/1994 (Rv. 486281 - 01)

Urbanistica - Giurisdizione | Disciplina ex leggi n. 1150 del 1942 e n. 765 del 1967 - Annullamento da parte del giudice amministrativo della revoca della licenza già concessa - Azione di risarcimento davanti all'A.G.O. per violazione del diritto soggettivo all'edificazione - Esperibilità - Annullamento del diniego della licenza - Azione di risarcimento - Inammissibilità - Sopravvenienza dell'art. 13, primo comma, legge n. 142 del 1992 sulla tutela risarcitoria in tema di interessi legittimi - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486281-01

Urbanistica - Giurisdizione

Il diritto all'edificazione, nella disciplina urbanistica di cui alla legge n. 1150 del 1942, modif. dalla legge n. 765 del 1967, sorge per effetto del rilascio della licenza, difettando la quale la posizione del proprietario del fondo ha natura di mero interesse legittimo. Pertanto, l'esperibilità dell'azione di risarcimento del danno davanti al giudice ordinario, contro la pubblica amministrazione, postulando atti di questa non soltanto illegittimi, ma anche illeciti, cioè lesivi di un diritto soggettivo, mentre deve riconoscersi nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo annulli per vizi di legittimità il provvedimento di revoca della licenza in precedenza concessa, va esclusa nel diverso caso in cui il detto annullamento riguardi il provvedimento di diniego della licenza, poiché la rimozione del diniego stesso lascia la posizione del privato nella originaria consistenza di interesse legittimo. Nè l'invocata tutela può ritenersi accordabile dopo l'entrata in vigore dell'art. 13, primo comma, della legge n. 142 del 1992 ("legge comunitaria" per il 1991), che ha attribuito il risarcimento del danno ai soggetti lesi da atti compiuti dalla P.A. in violazione del diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, in quanto detta disposizione non risulta aver introdotto in via generale e di principio una tutela risarcitoria per la lesione di posizioni soggettive riconducibili agli interessi legittimi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 19/02/1992 num. 142 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)