Sez. 1, Sentenza n. 9937 del 05/03/1982 Ud. (dep. 27/10/1982) Rv. 155789 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - OBBLIGO - MOMENTO GENETICO.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - OBBLIGO - MOMENTO GENETICO.*
Perché sorga l'Obbligo della comunicazione giudiziaria non basta l'esistenza di una situazione di fatto suscettibile di indagini penalmente rilevanti, ma occorre che l'inquirente sia in possesso di elementi che portino ad attribuire la responsabilità penale ad un dato soggetto nei confronti del quale, pertanto, si debbano compiere Atti istruttori diretti a precisare tale responsabilità. (Conf mass n 149238; (V mass n 149971; (V mass n 144959; (V mass n 144422, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 05/12/1969 num. 932 art. 8 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 773 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)