Sez. 5, Sentenza n. 8615 del 16/03/2000 Ud. (dep. 01/08/2000) Rv. 216709 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Legge sugli enti locali - Omessa sorveglianza da parte del Sindaco - Conseguenze - Responsabilità penale - Limiti - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
In tema di ordinamento degli enti locali la legge n. 142 del 1990, al fine di responsabilizzare i dirigenti degli uffici, ha previsto che ad essi possa essere demandata l'esecuzione degli atti deliberativi assunti - in attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo - dal Sindaco e dagli Assessori. Ne consegue che, se comunque al Sindaco compete la sorveglianza sul corretto andamento dell'amministrazione, non deriva da tale obbligo, in modo automatico, una responsabilità penale per le eventuali inadempienze degli amministratori. (Fattispecie relativa al reato di rifiuto ed omissione di atti di ufficio: affermando il principio la Corte ha escluso che al Sindaco fosse imputabile anche una responsabilità penale - oltre, eventualmente, quella di carattere politico - una volta accertata la mancata sorveglianza circa le inadempienze denunziate nella carente manutenzione di un edificio scolastico).
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)