Sez. 3, Sentenza n. 5983 del 15/03/2007 (Rv. 596651 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo di ogni singolo patto in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza, senza che occorra, peraltro, che si faccia menzione della difformità dalla norma imperativa, non essendo, comunque, sufficiente la pura e semplice presenza dei rappresentanti di siffatte organizzazioni né tanto meno la sottoscrizione contestuale o successiva del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)