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Sez. 2, Sentenza n. 6476 del 16/07/1997 (Rv. 506027 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Vizio di ultrapetizione - Nozione - Portata - Qualificazione giuridica diversa dalla domanda - ConfigurabilitĂ  del vizio - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506027-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti ed alterando gli elementi obiettivi dell'azione (" causa petendi" e " petitum "), sostituisca i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (" petitum " immediato), attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (" petitum " mediato) oppure rilevi d'ufficio un'eccezione che essendo diretta ad invalidare l'avversa pretesa può essere proposta soltanto dalla parte interessata. Tale vizio, pertanto, non ricorre quando il giudice di merito nell'esercizio del suo potere di interpretare l'atto di citazione dia alla domanda una qualificazione giuridica diversa " prima facie " attribuibile in base al tenore di alcune espressioni adoperate nell'atto introduttivo del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)