Sez. 6, Sentenza n. 752 del 18/12/2006 Cc. (dep. 16/01/2007) Rv. 235732 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | L. n. 46 del 2006 - Novella dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. - Vizi della motivazione - Riferimento ad "altri atti del processo" - Atti a contenuto probatorio - Vizio di omessa motivazione o di travisamento della prova - Rilevanza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Anche dopo la riforma dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. dovuta alla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Cassazione resta di quello di legittimità e la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di annullare il provvedimento impugnato soltanto quando la prova non considerata o travisata appare destinata a incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)