Sez. 6, Sentenza n. 35964 del 28/09/2006 Ud. (dep. 26/10/2006) Rv. 234622 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Novella dell'artt. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006 - Omessa motivazione con riferimento a specifici atti del processo - Illogicità e contraddittorietà della motivazione - Controllo di legittimità - Limiti - Ammissibilità di una diversa lettura dei dati processuali e delle prove - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
A seguito della riforma dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di omessa motivazione può essere dedotto solo quando il giudice di merito ha ingiustificatamente negato l'ingresso nella sua decisione ad un elemento di prova, risultante dagli atti processuali, dotato di efficacia scardinante dell'impianto motivazionale, non invece quando il giudice di merito ha dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione degli elementi di prova diversa da quella prospettata dal ricorrente. Parimenti, l'illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione sussistono quando gli altri atti del processo, specificamente indicati nel gravame, inficiano radicalmente, dal punto di vista logico, l'intero apparato motivazionale e non invece quando sono stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito, seppure in modo diverso rispetto alla tesi prospettata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)