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Sez. 3, Sentenza n. 2637 del 13/10/2005 Cc. (dep. 20/01/2006) Rv. 233259 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 - Edificazione nella fascia di rispetto demaniale senza autorizzazione paesaggistica - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Conseguenze sotto il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari per il mantenimento del sequestro preventivo dei manufatti - Fattispecie relativa all'inapplicabilità, ratione temporis, della disposizione di cui all'art. 146, comma decimo, D.Lgs. n. 42 del 2004.
Stato
decisa il 2005-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233259-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)

In materia ambientale, l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, pur non essendo idonea ad estinguere il reato, esclude l'esigenza cautelare che giustifica il mantenimento del sequestro preventivo, sempre che la stessa sia stata rilasciata in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. 20 gennaio 2004 n. 42, che ha vietato il rilascio di detta autorizzazione successivamente alla realizzazione anche parziale degli interventi. (Fattispecie relativa alla realizzazione di manufatti nella fascia di rispetto del demanio marittimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)