Sez. 3, Sentenza n. 19964 del 14/10/2005 (Rv. 584978 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - INTERPRETAZIONE | Dichiarazioni contenenti negazione o non ammissione dei fatti dedotti - Valutabilità da parte del giudice di merito quale elemento indiziario - Altri elementi - Specifica indicazione - Necessità - Fattispecie.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - INTERPRETAZIONE
Nel caso in cui la parte si presenti a rendere interrogatorio formale e neghi, non ammetta o smentisca le circostanze di fatto su cui è chiamato a rispondere, il risultato negativo dell'interrogatorio costituisce un elemento acquisito al processo che può essere utilizzato come indizio ai fini della valutazione della prova delle stesse circostanze di fatto indicate nei capitoli dell'interrogatorio, in concorso con altri elementi istruttori che devono essere specificamente indicati.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte delle dichiarazioni rese dal terzo, chiamato in causa dal convenuto quale responsabile del fatto, che confermavano sostanzialmente la tesi difensiva del chiamato, aveva ritenuto sussistente la responsabilità del convenuto sulla base di tali dichiarazioni e di altre risultanze processuali solo genericamente indicate).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)