Sez. 3, Sentenza n. 11233 del 13/11/1997 (Rv. 509850 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Prudente valutazione del giudice - Esprimibilità - Conseguenze - Negazione del valore di ammissione dei fatti dedotti - Ammissibilità - Obblighi di motivazione conseguente.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
La mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale, quindi, il giudice può negare nel caso concreto quel valore quando ritenga i fatti dedotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo purché dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)