diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15055 del 09/10/2003 (Rv. 567354 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Conseguenze - Ammissione dei fatti dedotti - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2003-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567354-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

In tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232 comma primo cod. proc. civ., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già "ex se" idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto "aliunde" il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)