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Sez. 3, Sentenza n. 21495 del 07/11/2005 (Rv. 585282 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto - Idoneità ad influire sul decorso della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ignoranza del fatto generatore del diritto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato da atto notarile nullo.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585282-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, relativa a fatto illecito connesso a responsabilità di un notaio per redazione di un atto costitutivo di ipoteca nullo, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato che il conseguente danno si era verificato con la redazione della scrittura, sicchè da questo momento, e non da quello successivo dell'accertamento della nullità di essa, decorreva il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)