Sez. 1, Sentenza n. 7738 del 13/07/1993 (Rv. 483135 - 01)
Professionisti - In genere | Attività di consulenza e assistenza tecnica - Esercizio in forma societaria - Divieto - Ambito di applicazione - Ditta individuale - Inclusione - Divieto predetto - Esclusione - Condizione - Fattispecie.
Professionisti - In genere
Il divieto di esercizio in forma societaria delle attività di consulenza e assistenza tecnica (artt. 1 e 2 legge n. 1815 del 1939) - che si applica a tutte le professioni "protette", per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.) - è fondato sulla tutela del carattere strettamente personale della prestazione sancito dall'art. 2232 cod. civ. e, pertanto, deve ritenersi esteso all'ipotesi in cui l'impresa, posta in essere a supporto della professione intellettuale, sia, anziché una società, una ditta individuale, essendo rispetto a questa ravvisabile la medesima "ratio" del predetto divieto, posto a tutela del rapporto personale e fiduciario tra professionista e cliente. Per non incorrere in tale divieto, l'impresa (societaria o individuale) non deve avere come scopo l'offerta dell'opera propria del professionista, bensì prodotti o servizi diversi e più complessi, trascendenti l'oggetto delle professioni protette, ovvero deve limitarsi alla realizzazione e gestione di mezzi strumentali per l'esercizio dell'attività professionale. (In forza di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto illegittima l'attività sanitaria odontoiatrica esercitata da una ditta individuale il cui titolare non era medico dentista.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)