Sez. 1, Sentenza n. 1457 del 08/11/1977 Ud. (dep. 07/02/1978) Rv. 137862 - 01
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - CONDIZIONE PATOLOGICA - DEFICIENZA, INFERIORITA E ALTRE MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITA - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - CONDIZIONE PATOLOGICA - DEFICIENZA, INFERIORITA E ALTRE MINORAZIONI PSICHICHE - ESCLUSIONE.*
Per configurare la diminuente del vizio parziale di mente, non basta la sussistenza di semplici anomalie del carattere o di manifestazioni a tipo nevrotico di natura episodica o sporadica, ma occorre che si riscontri una condizione patologica che, incidendo sullo stato di mente dell'imputato, sia tale da scemare grandemente le sue capacita intellettive o volitive. Non basta, altresi, una qualsiasi minorazione della sfera intellettiva o volitiva per giungere ad un vizio parziale di mente. Il vigente sistema penale, infatti, oltre la infermita mentale totale o parziale, prevede la deficienza psichica (artt 112 n 4, 114 e 643 cod pen) e la inferiorita psichica (art 519 n 3 cod pen), intendendo con tali espressioni riferirsi a quei soggetti in condizioni intellettive o volitive di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestione, dovute ad un ritardato o limitato processo evolutivo mentale ovvero a scadimento della facolta intellettiva, con esclusione di cause patologiche in senso medico legale, aventi precisi caratteri nosografici clinici. (V mass n 133478; (V mass n 129239; (V mass n 122812; (V mass n 121303; (V mass n 120742; (V mass n 120600; (V mass n 118048; (V mass n 114282; (V mass n 113940).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)