Sez. 5, Sentenza n. 2728 del 24/02/2001 (Rv. 544169 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Procedimenti caratterizzati da limiti alla prova del diritto controverso - Efficacia del giudicato penale - Esclusione - Conseguenze - Procedimento tributario - Efficacia del giudicato penale - Esclusione - Fondamento.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
L'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo sancita dall'art. 654 cod. proc. pen. è subordinata alla duplice condizione che il giudicato stesso sia fatto valere nei confronti di chi abbia partecipato al giudizio penale, e che la legge civile non ponga limiti alla prova del diritto controverso. Ne consegue che, trovando applicazione la citata disposizione anche con riferimento ai reati previsti in leggi speciali (art. 207 disp. att. cod. proc. pen.), deve ritenersi modificata la disciplina dell'art. 12 comma primo della legge 516/82, con conseguente impossibilità di far valere detto giudicato penale nel processo tributario, pur se l'amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile (come, ancora, implicitamente confermato dall'art. 20 del D.Lgs. 74/2000), poiché in esso sono posti limiti alla prova del diritto controverso, ex art. 7 comma quarto del D.Lgs. 546/92 (e, prima ancora, ex art. 35 comma quinto d.P.R. 636/1972).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)