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Sez. 5, Sentenza n. 35346 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/08/2013) Rv. 256534 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Amministratore di fatto - Nozione.
Stato
decisa il 2013-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256534-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)