Sez. 5, Sentenza n. 15065 del 02/03/2011 Ud. (dep. 13/04/2011) Rv. 250094 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Amministratore di fatto di società fallita - Assunzione della posizione di garanzia dell'amministratore di diritto - Sussistenza - Conseguenze.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
Il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. (Fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2392, Cod. Civ. art. 2639, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)