Sez. L, Sentenza n. 4436 del 04/03/2004 (Rv. 570796 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo delle pensioni di vecchiaia e anzianità con il reddito da lavoro autonomo - Disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità ai Titolari di pensione e soggetti con maturazione dei requisiti minimi contributivi alla data del 31 dicembre 1994 - Prepensionamenti ex D.L. n. 516 del 1994 - Applicabilità - Fondamento - Natura previdenziale e non assistenziale del prepensionamento gestionale - Contrasto con gli artt. 3, 4, comma secondo, e 38 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
La disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma decimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale esonera i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 abbiano raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia e di anzianità, dall'applicabilità della disposizione di cui al comma sesto del medesimo art. 10 sul divieto di cumulo di pensione di anzianità e redditi da lavoro autonomo, si applica ai lavoratori dell'EFIM che abbiano fruito del prepensionamento di anzianità, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, per i quali i requisiti del prepensionamento - che essendo finalizzato all'attuazione di ristrutturazioni aziendali, con uno specifico onere a carico dell'impresa, è privo di carattere assistenziale, essendo invece ascrivibile alla categoria del prepensionamento gestionale - si siano perfezionati nel dicembre 1994, con risoluzione di diritto del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 1994 e inizio della maturazione della pensione dal 1 gennaio 1995; tali lavoratori devono infatti ritenersi, alla data del 31 dicembre 1994, titolari di pensione, in quanto tale requisito, di per sè sufficiente, non coincide con quello della maturazione dei requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia o di anzianità, e d'altra parte deve distinguersi il momento in cui sorge il diritto a pensione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti da quello della decorrenza del trattamento economico, posticipato al primo giorno del mese successivo. Nè, così interpretata, la disposizione di cui all'art. 10, comma ottavo, del decreto legislativo n. 503 del 1992 si pone in contrasto con gli artt. 3, 4, comma secondo, e 38 Cost., giacché, da un lato, rientra nell'ambito della discrezionalità del legislatore modulare le discipline transitorie, così come attrarre il prepensionamento nell'ambito della disciplina pensionistica piuttosto che in quella delle prestazioni assistenziali, e, dall'altro, la posizione dei lavoratori che accedono al prepensionamento in tempi diversi, anche se in relazione ad una stessa complessa procedura di ristrutturazione aziendale, non è equiparabile, dipendendo la stessa dalla diversa epoca di maturazione dei pur ridotti requisiti contributivi o di età.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/08/1994 num. 516 art. 4, Decreto Legge 29/08/1994 num. 516 art. 5, Legge 27/10/1994 num. 598, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)