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Sez. L, Sentenza n. 12323 del 21/08/2003 (Rv. 566149 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Diritto all'applicazione della deroga al divieto di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo - Requisito contributivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566149-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Ai fini della applicabilità della disciplina transitoria in materia di deroga al divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro autonomo, contenuta nell'articolo 10, comma ottavo, del D.Lgs. n. 503 del 1992, novellato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993, il requisito contributivo minimo previsto dal medesimo articolo è da riferire ai trentacinque anni necessari per la pensione "di vecchiaia o di anzianità", e non ad anzianità inferiori, previste per fruire di pensionamenti anticipati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Decreto Legge 29/08/1994 num. 516 art. 4, Decreto Legge 29/08/1994 num. 516 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)