Sez. L, Sentenza n. 391 del 17/01/1983 (Rv. 425206 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE TRIENNALE ANCHE NELL'IPOTESI DI NON RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO INDENNIZZABILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 67, COMMA PRIMO, DEL R.D. N. 1765/1935 - CONSEGUENZE - DIES A QUO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREDETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INABILITÀ PERMANENTE - PRESCRIZIONE TRIENNALE ANCHE NELL'IPOTESI DI NON RIDUZIONE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO IN MISURA SUPERIORE AL MINIMO INDENNIZZABILE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 67, COMMA PRIMO, DEL R.D. N. 1765/1935 - CONSEGUENZE - DIES A QUO DEL TERMINE PRESCRIZIONALE PREDETTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A seguito della sentenza 8 luglio 1969, n. 116, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 67 primo comma del R.d. 17 agosto 1935 n. 1765 (come modificato dall'art. 16 della legge 19 gennaio 1963 n. 15 e trasfuso nel T.U. Approvato con d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 112, primo comma), nella parte in cui disponeva che l'Azione per conseguire dalla i.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente si prescriveva nel termine di tre anni anche nel caso in cui entro il medesimo tale inabilità non avesse ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile, il dies a quo del termine suddetto va individuato indipendentemente dalla data di manifestazione della malattia e della denuncia della medesima, che pur deve tempestivamente intervenire, ma, secondo il nuovo criterio di Determinazione, nel momento in cui la malattia abbia raggiunto il livello invalidante stabilito dalla legge, con la conseguenza, sul piano processuale, che la relativa eccezione di prescrizione, ove sia stata proposta, non può preliminarmente accogliersi senza l'accertamento dei necessari presupposti, ivi compreso il momento dell'insorta indennizzabilità. (V 5732/81, mass n 416427; (V 5894/81, mass n 416647).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 17/08/1935 num. 1765 art. 67 com. 1 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 art. 16 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)