Sez. L, Sentenza n. 866 del 04/02/1984 (Rv. 433064 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - AZIONE DIRETTA A CONSEGUIRE LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - PRESCRIZIONE - TERMINE - DECORRENZA - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
L'Azione diretta a conseguire le prestazioni dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si prescrive, a norma dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (quale risulta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969), nel termine di tre anni decorrenti dalla data della denuncia corredata di certificato medico o dalla data in cui i postumi derivati dall'infortunio hanno raggiunto la percentuale legale minima di inabilità indennizzabile, ove il grado di inabilità suscettibile di rendita vitalizia venga raggiunto nel corso della procedura amministrativa. Tale prescrizione può essere interrotta, oltre che dall'eventuale riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'istituto, soltanto dalla proposizione dell'Azione giudiziaria, e rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa delle suddette prestazioni limitatamente al periodo di centocinquanta giorni all'uopo fissato dall'art. 3 del citato decreto, senza che l'ulteriore protrazione della procedura amministrativa possa avere alcun effetto sospensivo. (V 6294/83, mass n 431030; (V 3346/83, mass n 428242; (V 391/83, mass n 425206; (V 6447/82, mass n 424080).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)