Sez. 1, Sentenza n. 12687 del 30/05/2007 (Rv. 597956 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Sviluppo della situazione patrimoniale dell'onerato - Eredità - Revisione dell'assegno - Diritto - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Le successioni ereditarie ricevute dopo il divorzio dal soggetto onerato del pagamento di un assegno divorzile, in mancanza di un peggioramento della situazione economica del soggetto beneficiario, non sono idonee a giustificare l'aumento dell'assegno, concorrendo il relativo incremento patrimoniale unicamente nella valutazione della capacità economica dell'obbligato a pagare l'assegno già in atto.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)