Sez. 5, Sentenza n. 12237 del 15/05/2008 (Rv. 603278 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE | "Abuso del diritto" - Natura - Fondamento - Fattispecie in materia di prestazioni artistiche effettuate in Italia.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE
L'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale in tema di "abuso di diritto", inteso come ricorso a forme o strumenti giuridici che, seppure legali, consentono di eludere il Fisco, mediante operazioni non simulate ma realmente volute ed immuni da invalidità, effettuate, però, essenzialmente allo scopo di trarne un vantaggio fiscale, impone di cogliere la vera natura della prestazione e di stabilirne l'assoggettabilità ad imposizione nello Stato in cui è resa, in relazione al suo effettivo contenuto; da tale principio discende l'autonoma imponibilità delle prestazioni artistico-musicali, qualora sia determinante la loro incidenza sulla organizzazione complessiva dello spettacolo. (In applicazione di detto principio sono stati ritenuti soggetti a ritenuta IRPEF i corrispettivi pagati ad una società discografica irlandese da una società italiana per prestazioni artistiche rese in Italia dai Pink Floyd, escludendo il corrispettivo versato per i servizi relativi all'organizzazione imprenditoriale dell'evento concertistico).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 358 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)