Sez. 2, Sentenza n. 3667 del 09/04/1998 (Rv. 514395 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA | Patrimonio indisponibile - Sottrazione alla destinazione pubblica di abitazione per non abbienti - Nei modi stabiliti dalla legge - Necessità - Conseguenze - Assegnazione - Decorrenza per l'usucapione di diritti reali sui singoli appartamenti - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - INA-CASA
Soltanto nei modi stabiliti dalla legge possono esser sottratti alla pubblica destinazione i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale e pertanto è irrilevante stabilire se per l'invocata usucapione di un appartamento dell'INA - casa occorre aver riguardo alla prima o all'ultima assegnazione degli appartamenti di uno stesso fabbricato, perché non sono usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione di essi al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1145, DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)