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Sez. L, Sentenza n. 5998 del 09/07/1987 (Rv. 454376 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI MACCHINE ED APPARECCHI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - RILEVANZA - CONDIZIONI - PERICOLOSITÀ - PRESUNZIONE ASSOLUTA - LIMITI - ENTITÀ DEI RELATIVI PREMI - VARIABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454376-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI MACCHINE ED APPARECCHI EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - RILEVANZA - CONDIZIONI - PERICOLOSITÀ - PRESUNZIONE ASSOLUTA - LIMITI - ENTITÀ DEI RELATIVI PREMI - VARIABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Ai fini dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, che il lavoratore appartenente a categoria impiegatizia od operaia, abbia necessità di usare, anche in via accessoria e strumentale ed in misura marginale, ma sempre per l'esplicazione della propria attività professionale, macchine ed apparecchi indicati in detta disposizione. La pericolosità dell'uso di tali strumenti - e, in particolare, di apparecchi o impianti elettrici, tra cui rientrano le macchine elettriche per uffici (dattilografiche, calcolatrici, fotoriproduttrici), centralini telefonici, terminali di centri elettronici - è presunta dalla legge, senza che, ai fini suddetti, occorra, sotto il profilo oggettivo, accertare e valutare in concreto la gravità del pericolo, la cui maggiore o minore entità rileva soltanto ai fini della Determinazione dei premi assicurativi di cui all'art. 1 citato, la cui questione di legittimità, stante l'esistenza di un rischio, sia pure minimo, è manifestamente infondata, attesi anche i rilievi svolti dalla Corte costituzionale con decisione n. 221 del 1986. (V 6309/85, mass nn 443408 e 443409; (V 6163/85, mass n 443293; (V 5764/84, mass n 437436; (V 5764/84, mass n 437437; (V 910/82, mass n 418762).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)