diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6926 del 07/05/2003 (Rv. 562712 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Rapporti non ancora esauriti - Applicabilità - Fattispecie in tema di notificazione a mezzo posta.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562712-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

La regola "tempus regit actum", riguardante la successione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, in quanto questa non è una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell'invalidità della legge, che ne comporta l'efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell'ambito del processo. (Sulla base del principio di cui in massima - e con riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 sulle notificazioni di atti a mezzo posta, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; nonché del terzo comma della stessa disposizione, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale - la S.C. ha cassato con rinvio, per mancanza di valida instaurazione del contraddittorio - non essendosi ancora formato il giudicato sul punto, - la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto valida la notifica dell'atto di citazione effettuata, prima della pronuncia del giudice delle leggi, in base alle formalità all'epoca previste, e quindi senza l'osservanza di quelle ritenute dalla Corte costituzionale, con sentenza sopraggiunta nella pendenza del giudizio di primo grado, necessarie per eliminare il contrasto con la Costituzione).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 2 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)