Sez. 5, Sentenza n. 9995 del 28/04/2006 (Rv. 590056 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - I.N.V.I.M. - Acquirente dell'immobile - Legittimazione a proporre istanza di condono - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'acquirente di un immobile, pur non essendo espressamente indicato come debitore d'imposta, ma soltanto come soggetto al privilegio di cui all'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, deve ritenersi ammesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indipendentemente dall'iniziativa della parte venditrice. Egli, infatti, quale soggetto direttamente inciso dall'atto impositivo con cui l'Amministrazione finanziaria richiede il pagamento dell'imposta, è legittimato a svolgere, in sede di giurisdizione tributaria, ogni difesa non solo in ordine all'esercizio del privilegio, ma anche in ordine all'esistenza, all'esigibilità ed alla misura del tributo, e non può quindi considerarsi estraneo al rapporto tributario, sicchè la sua esclusione dal novero dei soggetti abilitati a proporre istanza di condono incorrerebbe in inevitabili sospetti d'illegittimità costituzionale per ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento, in riferimento all'art. 3 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)