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Sez. 1, Sentenza n. 541 del 19/01/2000 (Rv. 532956 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Legittimazione dell'acquirente ad impugnare l'accertamento di valore dell'immobile - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Diritto dell'acquirente alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 2 "quinquies" D.L. n. 564 del 1994 - Esclusione - Pendenza di una controversia tra l'acquirente e l'amministrazione in ordine alla determinazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532956-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

L'acquirente di immobile a titolo oneroso non è debitore di imposta i.n.v.i.m. e pertanto non è legittimato ad impugnare l'accertamento di valore dell'immobile a tali fini per carenza di un interesse attuale e concreto all'esercizio dell'azione giurisdizionale, onde, nella fase avente ad oggetto la quantificazione dell'imposta dovuta (fase anteriore alla, solo eventuale, fase di riscossione coattiva mediante esercizio del privilegio gravante sull'immobile acquistato), non è neppure ipotizzabile la pendenza di una controversia, tra l'acquirente dell'immobile e l'amministrazione finanziaria, avente ad oggetto l'i.n.v.i.m., e pertanto, a fortiori, non è configurabile il diritto dell'acquirente alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 2 "quinquies" D.L. n. 564 del 1994; ne consegue che, nell'inerzia del debitore d'imposta, l'acquirente, non potendo impugnare l'avviso di accertamento, non è conseguentemente neppure legittimato a presentare, ove previsto, domanda di condono relativamente all'imposta medesima, a nulla rilevando che sia pendente, tra il suddetto acquirente e l'amministrazione finanziaria, controversia avente ad oggetto la determinazione del valore dell'immobile acquistato ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 27, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 566 art. 2 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)