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Sez. 1, Sentenza n. 12408 del 25/05/2006 (Rv. 590058 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Presupposti - Esistenza del decreto di esproprio - Necessità - Qualificabilità come condizione dell'azione - Fattispecie in tema di occupazione di area archeologica.
Stato
decisa il 2006-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590058-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la pronuncia del decreto ablativo, il quale, segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante, nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo, costituisce, ontologicamente, indefettibile condizione dell'azione stessa, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrare la fattispecie costitutiva, sicché l'espropriando non può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità né proporre opposizione alla stima compiuta dagli organi amministrativi, in difetto di quella condizione. (Fattispecie in tema di occupazione di area archeologica).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)