Sez. 6, Sentenza n. 7033 del 10/07/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165454 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - INDIVIDUAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - INDIVIDUAZIONE.*
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è un istituto eccezionale che trova la sua legittimazione, contro la presunzione di completezza della già avvenuta istruttoria da parte dei primi giudici, a condizione che il giudice di secondo grado ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli Atti. Non la presumibile incidenza dei nuovi mezzi, quindi, ma la impossibilità di poter decidere sulla base degli elementi già acquisiti, costituisce il presupposto per l'applicazione dello istituto, anche di ufficio. (Conf mass n 157596 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)