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Sez. L, Sentenza n. 29829 del 19/12/2008 (Rv. 606430 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Lavoro pubblico privatizzato - Inquadramento del personale - Delegificazione - Delega alla contrattazione collettiva - Personale dei comparti - Classificazione per aree di inquadramento - Sostituzione del sistema per categorie - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606430-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato, con la conseguenza che è legittimo il sistema di classificazione del personale ministeriale, operata dagli artt. 13 e 16 del c.c.n.l. del comparto ministeri del 16 febbraio 1999, in base alla ex qualifica funzionale e profilo professionale di appartenenza ed in relazione all'Area e posizione economica corrispondente sulla base di apposita tabella di corrispondenza. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione in area B posizione economica 1 del personale già inquadrato nella soppressa IV qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999, Decreto Legisl. 12/02/1993 num. 35, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)