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Sez. L, Sentenza n. 12043 del 09/08/2003 (Rv. 565874 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali - Divieto dei patti contrari ex art. 2103, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità alla contrattazione collettiva - Nuovo contratto collettivo prevedente il riclassamento del personale con riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni - Ammissibilità - Salvezza della tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore - Attribuzione di una nuova qualifica al lavoratore con mansioni immutate - Legittimità - Assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità del lavoratore - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565874-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

In tema di rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti postali, la nullità di atti contrari al divieto di declassamento di mansioni previsto dal capoverso dell'art. 2103 cod. civ., pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non esclude che un nuovo contratto collettivo possa prevedere il riclassamento del personale consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma dello stesso articolo. Ne consegue che è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, anche se equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di inquadramento nell'"area operativa", a seguito dell'accordo integrativo con il quale le parti avevano stabilito la confluenza delle ex categorie IV, V e VI in detta area, di un dipendente dell'Ente Poste Italiane, già di VI livello, non avendo il dipendente medesimo fornito la prova di avere svolto mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti alla ex VI categoria, e non potendo considerarsi tali quelle di direttore di un ufficio postale di piccole dimensioni.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)