Sez. 1, Sentenza n. 11976 del 25/10/1999 (Rv. 530788 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Banchiere giratario per l' incasso - Responsabilità nei confronti del traente - Condizioni - Obbligo non solo di identificare il girante, ma di verificarne i poteri - Attento esame del titolo (nella specie vistosamente contraffatto nel nome del prenditore) - Sussistenza - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Il banchiere giratario per l'incasso, ai sensi della arte. 43 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, di un assegno bancario non trasferibile, è responsabile nei confronti del traente se si è limitato a controllare l'identità personale del girante, e non anche la regolarità del procedimento di trasferimento del titolo, esaminandolo attentamente- nella specie il nome del prenditore era stato grossolanamente contraffatto - dovendo invece accertare la legittimazione del girante, ossia la coincidenza tra la sua persona e i poteri che la medesima assume, per effetto della quale soltanto essa banca diviene mandataria dell'autore della girata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1992, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 26, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)