Sez. 1, Sentenza n. 5600 del 14/10/1988 (Rv. 460157 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA EDIFICATORIA DEL SUOLO ESPROPRIATO - METODO DI STIMA ADOPERATO - ACCERTAMENTI DI FATTO RISERVATI AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - NATURA EDIFICATORIA DEL SUOLO ESPROPRIATO - METODO DI STIMA ADOPERATO - ACCERTAMENTI DI FATTO RISERVATI AL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di indennità di espropriazione per pubblica utilità, lo accertamento del giudice del merito in ordine alla natura edificatoria del suolo espropriato, come il metodo di stima adoperato per la Determinazione del relativo valore, rientra tra i compiti del giudice del merito ed ove congruamente motivato non è censurabile in Sede di legittimità. (nella specie, per i terreni aventi suscettività edificatoria ma ancora utilizzati come fondi agricoli, la C.S. ha confermato la decisione del giudice del merito, che per l'individuazione del valore venale aveva fatto ricorso al metodo sintetico-comparativo anziché a quello analitico, con la considerazione che il reddito in concreto ritratto dal fondo e la sua capitalizzazione non erano in grado di esprimere il valore di esso come suolo edificatorio). (V 1784/84, mass n 433860; (V 1311/1980, mass n 404827).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)