Sez. U, Sentenza n. 2350 del 31/03/1983 (Rv. 427204 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO O IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DI UN TERRENO - INDAGINE RELATIVA - QUESTIONE DI FATTO INERENTE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - ESCLUSIONE DELLE QUESTIONI RELATIVE A VALUTAZIONE ESTIMATIVA ED ALLA MISURA DELLE PENE PECUNIARIE - IMPOSTA DI REGISTRO O IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE - NATURA AGRICOLA OD EDIFICATORIA DI UN TERRENO - INDAGINE RELATIVA - QUESTIONE DI FATTO INERENTE A MERA VALUTAZIONE ESTIMATIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'indagine sulla natura agricola od edificatoria di un terreno, allo scopo di determinarne il valore agli effetti dell'imposta di registro o dell'INVIM, esula dall'ambito degli accertamenti di fatto inerenti a valutazione estimativa, ed è quindi suscettibile di riesame da parte della commissione tributaria centrale o della Corte d'appello, a norma rispettivamente degli artt. 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, solo quando tale qualificazione imponga di deliberare profili di diritto in contestazione fra le parti, sì da rendere necessario interpretare Atti normativi, amministrativi o negoziali, ovvero stabilirne la Rilevanza ed applicabilità in relazione al bene oggetto della stima, mentre, in ogni altra ipotesi, configura un accertamento demandato esclusivamente alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado. Ne consegue che tanto il giudizio espresso dalla commissione di secondo grado sulla base di elementi materiali relativi alle caratteristiche del terreno, alla sua ubicazione, all'esistenza di infrastrutture etc., quanto quello dalla stessa reso con riferimento ad Atti giuridici o norme di cui non sia controverso il contenuto o la concreta efficacia, possono essere Sindacati, in Sede d'impugnazione proposta, ai sensi delle citate norme, davanti alla commissione centrale od alla Corte d'appello, solo per quanto riguarda la congruità logico-giuridica della motivazione adottata. (V 6678/81, mass n 417548; (V 137/81, mass n 410536; (V 1307/80, mass n 404820).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)