Sez. U, Sentenza n. 2007 del 22/03/1983 (Rv. 426860 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel rito delle cause di lavoro, la mancata produzione della sentenza impugnata, in Sede di deposito del ricorso in appello, non incide sulla procedibilità del gravame, in difetto di una previsione in tal senso, ma spiega rilievo solo al fine del rigetto dell'impugnazione, quando il giudice di secondo grado, alla stregua degli Atti comunque acquisiti, non sia posto in condizione di conoscere detta sentenza. (V 4611/81, mass n 415325).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)