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Sez. 1, Sentenza n. 4276 del 25/09/1978 (Rv. 393928 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - REVOCA PER OGGETTIVA INESISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - RESPONSABILITA PER DANNI DEL CREDITORE ISTANTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393928-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - REVOCA PER OGGETTIVA INESISTENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - RESPONSABILITA PER DANNI DEL CREDITORE ISTANTE - CONDIZIONI.*

In tema di revoca della dichiarazione di fallimento, per accertato difetto, pur nel concorso del credito vantato dall'istante, dei presupposti soggettivi ed oggettivi giustificativi della procedura concorsuale, la responsabilita per danni del predetto creditore istante postula il riscontro a carico del medesimo di elementi rivelatori di dolo o colpa grave (artt 96 primo comma cod proc civ e 21 terzo comma della legge fallimentare). Pertanto, la presentazione, da parte del creditore, di ricorso per la dichiarazione di fallimento, poi revocato per l'accertamento dell'oggettiva inesistenza dello stato di insolvenza, non implica la responsabilita per danni del creditore stesso ove risulti che questi, all'epoca della presentazione dell'istanza, versasse nel ragionevole convincimento della ricorrenza di detto stato, alla stregua di adeguati indizi concorrenti in tal senso, ed in relazione alla sua condotta sia in Sede di richiesta di fallimento, sia nella successiva fase del giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento. (V 3540/77, mass n 387133; (V 947/77, mass n 384568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)