Sez. 1, Sentenza n. 947 del 08/03/1977 (Rv. 384568 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDANNA DEL CREDITORE ISTANTE - PRESUPPOSTI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - RISARCIMENTO DEI DANNI - CONDANNA DEL CREDITORE ISTANTE - PRESUPPOSTI.*
Ai fini della condanna al risarcimento dei danni del creditore che abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, poi revocata, e sufficiente l'aver agito senza la normale prudenza nel caso di accertata insussistenza del credito vantato, mentre occorre una condotta dolosa o gravemente colposa nel caso di accertata Mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della dichiarazione di fallimento. (Conf 4230/74, mass n 372903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)