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Sez. 3, Sentenza n. 21265 del 27/02/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 224512 - 01

PENA - IN GENERE | Sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria - Potere discrezionale del giudice - Criteri - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224512-01

PENA - IN GENERE

È esente da vizi la motivazione con cui il giudice di appello, esercitando il potere discrezionale ai sensi dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, respinge l'istanza di conversione della pena detentiva con quella pecuniaria, considerando minima, addirittura inadeguata, la pena irrogata dal primo giudice sicché la richiesta sostituzione avrebbe reso ancor meno effettiva la sanzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)