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Sez. 5, Sentenza n. 10941 del 26/01/2011 Ud. (dep. 16/03/2011) Rv. 249717 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI | Sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249717-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI

Ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria il giudice ricorre ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; tuttavia, ciò non implica che egli debba prendere in esame tutti i parametri contemplati nella suddetta previsione, potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l'inefficacia della sanzione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di appello - confermando la decisione del Gup che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni personali - ha rigettato l'istanza di conversione, ritenendo la pena pecuniaria inadeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, non esercitando la stessa efficacia afflittiva né rieducativa in presenza di un comportamento violento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)