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Sez. 4, Sentenza n. 48574 del 07/11/2013 Cc. (dep. 04/12/2013) Rv. 258092 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Potere discrezionale di sostituzione della pena detentiva - Obbligo di specifica motivazione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258092-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

In tema di patteggiamento, il giudice che sostituisca la pena detentiva con quella pecuniaria, deve motivare sulle ragioni che giustificano la scelta del tipo di pena erogata, l'idoneità della pena sostitutiva al reinserimento sociale del condannato, la positiva presunzione di adempimento delle prescrizioni imposte, secondo quanto detta l'art. 58 della stessa legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva disposto la sostituzione della pena detentiva senza alcuna motivazione sul punto).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)