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Sez. 5, Sentenza n. 44369 del 13/03/2014 Ud. (dep. 24/10/2014) Rv. 262922 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE | Omesso pagamento all'erario da parte del primo acquirente di latte dai produttori del superprelievo sulle eccedenze - Costituzione di società strumentali e false appostazioni contabili finalizzate all'omesso pagamento - Truffa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262922-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - IN GENERE

Integra il reato di truffa la condotta con cui, attraverso la creazione di società di "comodo" e mendaci annotazioni contabili finalizzate ad indurre in errore gli organi di controllo delle P.A. sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, si omette di versare all'erario, all'atto della prima commercializzazione del bene, la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze rispetto al quantitativo assegnato a ciascuna azienda, così determinando ritardi e difficoltà nella riscossione degli importi da corrispondere all'Unione Europea alla scadenza stabilita, con conseguente danno patrimoniale per lo Stato italiano. (Vedi Sez. un. civ. n. 26434 del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)