Sez. 6, Sentenza n. 11441 del 08/01/2016 Ud. (dep. 17/03/2016) Rv. 266432 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, L. n. 119 del 2003 in tema di controllo della produzione lattiero-casearia - Rapporti - "Ne bis in idem" - Violazione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE
In tema di controllo della produzione lattiero-casearia, il principio di preclusione del "ne bis in idem" non opera, per diversità del fatto, tra il delitto di truffa e l'avvenuta irrogazione della sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003 n. 49, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dalla stessa norma in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte (In motivazione la Corte ha chiarito che la diversità del fatto attiene alla presenza nel solo reato di truffa del requisito dell'elemento dell'artificio o del raggiro, assente invece nell'illecito amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Legge 30/05/2003 num. 119 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2003 num. 49 art. 5, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)